Articolo 704 del Codice civile

Art. 704.

(Rappresentanza processuale).

Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredita' devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facolta' d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e puo' esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze13

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