Articolo 1628 del Codice civile

Art. 1628.

(Durata minima dell'affitto).

Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo cosi' stabilito.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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