Articolo 187 del Codice civile
Art. 187.
((Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.))((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio))
((Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.))((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio))
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-21, n. 202404493Provvedimento:Leggi di più...- art. 24 Cost.·
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- legittimazione ad agire·
- ordinanza di demolizione·
- procedimento amministrativo·
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- soccombenza virtuale·
- spese di lite
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-09-28, n. 201805590Provvedimento:Leggi di più...- art. 187 Codice Civile·
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- diritto di transito e parcheggio·
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