Articolo 187 del Codice civile
Art. 187.
((Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.))((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio))
((Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.))((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio))