Articolo 1852 del Codice civile

Art. 1852.

(Disposizione da parte del correntista).

Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista puo' disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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