Articolo 2962 del Codice civile
Art. 2962.
(Compimento della prescrizione).
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando e' compiuto l'ultimo giorno del termine.
(Compimento della prescrizione).
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando e' compiuto l'ultimo giorno del termine.
1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-04-24, n. 202307026Provvedimento:Leggi di più...- acquiescenza·
- art. 11 DM 6 luglio 2012·
- cessazione della materia del contendere·
- decurtazione tariffa·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- graduatoria impianti·
- incentivi per impianti idroelettrici·
- modifica non sostanziale·
- principio di equa remunerazione·
- principio di legalità·
- procedura di iscrizione al Registro·
- riduzione di potenza·
- tariffa incentivante·
- violazione di legge
2. CGARS, sez. I, sentenza 2019-09-10, n. 201900786Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- art. 2935 del codice civile·
- art. 33 della L. 28.2.1986 n.41·
- clausola compromissoria·
- compensazione delle spese·
- giurisdizione amministrativa·
- interessi legittimi·
- prescrizione dei diritti·
- revisione prezzi·
- sospensione dei lavori·
- varianti tecniche
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-11-19, n. 201806491Provvedimento:Leggi di più...- art. 97 Cost.·
- computo delle settimane di integrazione salariale·
- diniego concessione integrazioni salariali·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza in tema di ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale·
- inammissibilità motivi di ricorso·
- integrazione salariale·
- legge n. 164/1975·
- principi di buon andamento e imparzialità·
- principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
- proporzionalità·
- ricorso amministrativo·
- ricorso giurisdizionale·
- superamento limite massimo integrabile·
- violazione circolari INPS