Articolo 1056 del Codice civile
Art. 1056.
(Passaggio di condutture elettriche).
Ogni proprietario e' tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformita' delle leggi in materia.
(Passaggio di condutture elettriche).
Ogni proprietario e' tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformita' delle leggi in materia.
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-01-31, n. 202400988Provvedimento:Leggi di più...- art. 1056 c.c.·
- art. 122 del TU 1775/1933·
- autorizzazioni amministrative·
- diritto di traslazione·
- giurisdizione·
- proporzionalità tra interessi·
- servitù coattiva·
- servitù di elettrodotto·
- usucapione·
- verifica tecnica
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-01-31, n. 202400987Provvedimento:Leggi di più...- accertamento della servitù·
- art. 122 del Testo Unico 1775/1933·
- compensazione delle spese·
- diritti di proprietà·
- domanda riconvenzionale·
- giurisdizione amministrativa·
- servitù coattiva·
- servitù di elettrodotto·
- traslazione di elettrodotti·
- usucapione