Articolo 1056 del Codice civile
Art. 1056.
(Passaggio di condutture elettriche).
Ogni proprietario e' tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformita' delle leggi in materia.
(Passaggio di condutture elettriche).
Ogni proprietario e' tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformita' delle leggi in materia.