Articolo 326 del Codice civile

Art. 326.

((Inalienabilita' dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.))((L'usufrutto legale non puo' essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca ne' di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne e' titolare esclusivo non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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