Articolo 2128 del Codice civile
Art. 2128.
(Lavoro a domicilio).
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto.
(Lavoro a domicilio).
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto.