Articolo 2128 del Codice civile
Art. 2128.
(Lavoro a domicilio).
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto.
(Lavoro a domicilio).
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto.
2. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2019-02-05, n. 201900122Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
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