Articolo 1683 del Codice civile
Art. 1683.
(Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore).
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantita' e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarita' dei documenti.
(Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore).
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantita' e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarita' dei documenti.
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-07, n. 202306656Provvedimento:Leggi di più...- annullamento concessione edilizia·
- bonus energia·
- carenza di interesse·
- compensazione delle spese·
- concessione edilizia·
- improcedibilità del ricorso·
- osservazioni al progetto edilizio·
- parere favorevole commissione edilizia·
- piano urbanistico comunale·
- progetto di riqualificazione energetica·
- ricorso amministrativo·
- rinnovo concessione edilizia·
- violazione art. 105 L.P. 11 agosto 1997 n. 13·
- violazione art. 127 legge provinciale 11 agosto 1997 n. 13·
- violazione art. 8 DPGP 22 del 23 maggio 1977