Articolo 958 del Codice civile
Art. 958.
(Durata).
L'enfiteusi puo' essere perpetua o a tempo.
L'enfiteusi temporanea non puo' essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.
(Durata).
L'enfiteusi puo' essere perpetua o a tempo.
L'enfiteusi temporanea non puo' essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.
Sentenze • 5
4. TAR Trento, sez. I, sentenza 2017-02-13, n. 201700050Provvedimento:Leggi di più...- art. 17 della l.p. 6/2005·
- art. 19 della l.p. 6/2005·
- art. 29 della l. 1766/1927·
- art. 3 della l. 1766/1927·
- art. 42 della Costituzione·
- beni di uso civico·
- difetto di giurisdizione·
- eccesso di potere·
- giurisdizione·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- principio della soccombenza·
- regolamento di esecuzione della l. 1766/1927·
- rivendicazione della proprietà·
- usucapione·
- vincolo di uso civico·
- violazione di legge