Articolo 958 del Codice civile

Art. 958.

(Durata).

L'enfiteusi puo' essere perpetua o a tempo.

L'enfiteusi temporanea non puo' essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze5

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi