Articolo 762 del Codice civile
Art. 762.
(Omissione di beni ereditari).
L'omissione di uno o piu' beni dell'eredita' non da' luogo a nullita' della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.
(Omissione di beni ereditari).
L'omissione di uno o piu' beni dell'eredita' non da' luogo a nullita' della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.