Articolo 737 del Codice civile

Art. 737.

Soggetti tenuti alla collazione.

I figli ((...))e i loro discendenti ((...))ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati.(216)

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
--------------AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014
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