Articolo 737 del Codice civile

Art. 737.

((Soggetti tenuti alla collazione.))((I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975
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