Articolo 1330 del Codice civile

Art. 1330.

(Morte o incapacita' dell'imprenditore).

La proposta o l'accettazione, quando e' fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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