Articolo 2720 del Codice civile
Art. 2720.
(Efficacia probatoria).
L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e' stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.
(Efficacia probatoria).
L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e' stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.