Articolo 2720 del Codice civile

Art. 2720.

(Efficacia probatoria).

L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e' stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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