Articolo 147 del Codice civile

Art. 147.

((Doveri verso i figli.))((Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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