Articolo 2828 del Codice civile
Art. 2828.
(Immobili su cui puo' iscriversi l'ipoteca giudiziale).
L'ipoteca giudiziale si puo' iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.
(Immobili su cui puo' iscriversi l'ipoteca giudiziale).
L'ipoteca giudiziale si puo' iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.