Articolo 1208 del Codice civile

Art. 1208.

(Requisiti per la validita' dell'offerta).

Affinche' l'offerta sia valida e' necessario:
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolta' di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che puo' validamente adempiere;
3) che comprenda la totalita' della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se e' necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a cio' autorizzato.

Il debitore puo' subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilita'.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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