Articolo 2135 del Codice civile

Art. 2135.

(Imprenditore agricolo).

((E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge))((133a)) -----------AGGIORNAMENTO (133a)
Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".
Entrata in vigore il 15 giugno 2001

Sentenze+500


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2011, n. 8486
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    • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-20, n. 202404478
      Provvedimento:
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      • ammissibilità del ricorso·
      • atti amministrativi generali·
      • attività agrituristica·
      • compensazione delle spese·
      • differenziazione delle tariffe·
      • eccesso di potere·
      • giurisdizione amministrativa·
      • giurisdizione tributaria·
      • lesività degli atti amministrativi·
      • proporzionalità della tassazione·
      • TARI·
      • tariffe rifiuti·
      • violazione di legge

    • 4. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-06, n. 202300405
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      • allevamento zootecnico·
      • art. 101 e 112 del T.U.A.·
      • art. 20 delle N.T.A. del P.R.G.·
      • art. 9 della L.R. n. 13/1990·
      • compatibilità urbanistica·
      • danno esistenziale·
      • danno patrimoniale·
      • D.G.R. 1282/2019·
      • diniego permesso di costruire·
      • D.M. 25 febbraio 2016·
      • eccesso di potere·
      • fertirrigazione·
      • legittimità amministrativa·
      • manutenzione straordinaria·
      • ottemperanza delle sentenze·
      • permesso di costruire·
      • risarcimento danni·
      • ristrutturazione edilizia·
      • smaltimento dei liquami·
      • utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici·
      • variante al P.R.G.·
      • violazione delle norme urbanistiche·
      • Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)

    • 5. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-15, n. 202302735
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      • art. 2545 septiesdecies c.c.·
      • bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
      • difetto di motivazione·
      • eccesso di potere·
      • onere della prova·
      • principio di legalità·
      • scioglimento società cooperative·
      • tempestività del procedimento amministrativo·
      • violazione art. 3 e 10 legge 241/90·
      • violazione art. 97 Cost.
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