Articolo 1450 del Codice civile

Art. 1450.

(Offerta di modificazione del contratto).

Il contraente contro il quale e' domandata la rescissione puo' evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equita'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze28

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi