Articolo 1450 del Codice civile
Art. 1450.
(Offerta di modificazione del contratto).
Il contraente contro il quale e' domandata la rescissione puo' evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equita'.
(Offerta di modificazione del contratto).
Il contraente contro il quale e' domandata la rescissione puo' evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equita'.