Articolo 2922 del Codice civile
Art. 2922.
(Vizi della cosa. Lesione).
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione.
(Vizi della cosa. Lesione).
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione.
1. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-05-10, n. 202301090Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
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