Articolo 500 del Codice civile
Art. 500.
(Termine per la liquidazione).
L'autorita' giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, puo' assegnare un termine all'erede per liquidare le attivita' ereditarie e per formare lo stato di graduazione.
(Termine per la liquidazione).
L'autorita' giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, puo' assegnare un termine all'erede per liquidare le attivita' ereditarie e per formare lo stato di graduazione.
2. TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 2022-10-10, n. 202201519Provvedimento:Leggi di più...- art. 3.2 del Capitolato Speciale·
- art. 60 c.p.a.·
- capacità di erogazione·
- conformità a capitolato speciale·
- erogatore di acqua·
- esclusione da gara·
- giurisprudenza in materia di appalti pubblici·
- requisiti minimi di offerta tecnica·
- sanzioni per difformità dell'offerta·
- violazione di legge e eccesso di potere
3. TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2020-11-26, n. 202012613Provvedimento:Leggi di più...- accertamenti psico-fisici·
- compensazione spese·
- concorso Arma Carabinieri·
- eccesso di potere·
- giudizio di inidoneità·
- Istituto di Medicina Aerospaziale·
- profilo sanitario·
- Ricorso annullamento provvedimento inidoneità·
- spese di verificazione·
- verificazione in sede cautelare·
- violazione di legge