Articolo 500 del Codice civile

Art. 500.

(Termine per la liquidazione).

L'autorita' giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, puo' assegnare un termine all'erede per liquidare le attivita' ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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