Articolo 2910 del Codice civile
Art. 2910.
(Oggetto dell'espropriazione).
Il creditore, per conseguire quanto gli e' dovuto, puo' fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che e' stato revocato perche' compiuto in pregiudizio del creditore.
(Oggetto dell'espropriazione).
Il creditore, per conseguire quanto gli e' dovuto, puo' fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che e' stato revocato perche' compiuto in pregiudizio del creditore.
4. CGARS, sez. I, sentenza 2024-09-23, n. 202400718Provvedimento:Leggi di più...- art. 1284 c.c.·
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5. CGARS, sez. I, sentenza 2023-04-05, n. 202300261Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
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