Articolo 1055 del Codice civile
Art. 1055.
(Cessazione dell'interclusione).
Se il passaggio cessa di essere necessario, puo' essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorita' giudiziaria puo' disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitu' e al danno sofferto. Se l'indennita' fu convenuta in annualita', la prestazione cessa dall'anno successivo.
(Cessazione dell'interclusione).
Se il passaggio cessa di essere necessario, puo' essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorita' giudiziaria puo' disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitu' e al danno sofferto. Se l'indennita' fu convenuta in annualita', la prestazione cessa dall'anno successivo.
5. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-02-26, n. 201500357Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimenti amministrativi·
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