Articolo 2082 del Codice civile
Art. 2082.
(Imprenditore).
E' imprenditore chi esercita professionalmente una attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
(Imprenditore).
E' imprenditore chi esercita professionalmente una attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.