Articolo 799 del Codice civile

Art. 799.

(Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle).

La nullita' della donazione, da qualunque causa dipenda, non puo' essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullita', hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze14

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