Articolo 757 del Codice civile
Art. 757.
(Diritto dell'erede sulla propria quota).
Ogni coerede e' reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprieta' degli altri beni ereditari.
(Diritto dell'erede sulla propria quota).
Ogni coerede e' reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprieta' degli altri beni ereditari.
1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-10-31, n. 202300674Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione sanante·
- art. 42-bis del T.U. n. 327/2001·
- criteri di quantificazione del danno·
- danno non patrimoniale·
- danno patrimoniale·
- eccezioni preliminari·
- espropriazione per pubblica utilità·
- evoluzione normativa e giurisprudenziale·
- giudicato amministrativo·
- giurisdizione amministrativa·
- legittimazione attiva·
- mancata conclusione della procedura espropriativa·
- occupazione illegittima·
- onere della prova·
- principio di tutela della proprietà·
- procedura espropriativa·
- restituzione del bene·
- risarcimento danni·
- usucapione
4. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-10-17, n. 202201766Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
- art. 114 c.p.a.·
- art. 757 c.c.·
- art. 93 c.p.c.·
- astreinte·
- autorità di cosa giudicata·
- commissario ad acta·
- decreto di ottemperanza·
- equa riparazione·
- esecuzione forzata·
- interessi legali·
- ottemperanza al giudicato·
- principio di buona amministrazione·
- spese processuali·
- usucapione