Articolo 449 del Codice civile
Art. 449.
(Registri dello stato civile).
I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformita' delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
(Registri dello stato civile).
I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformita' delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-01-09, n. 202300002Provvedimento:Leggi di più...- aumento del traffico·
- convenzione urbanistica·
- difetto di interesse·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo·
- legittimazione ad agire·
- mancata istruttoria·
- permesso di costruire·
- piano di attuazione zona produttiva·
- rimessione in pristino·
- spese di lite·
- violazione art. 16, comma 2 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380·
- violazione art. 29 Legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 17
3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-07-13, n. 202000177Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- appartenenza delle cubature·
- deroga alla densità edilizia·
- eccesso di potere·
- giurisdizione amministrativa·
- pianificazione urbanistica·
- piano di recupero·
- spese di lite·
- tutela della facciata·
- violazione di norme urbanistiche
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-12-01, n. 201605047Provvedimento:Leggi di più...- annullamento d'ufficio·
- art. 21 nonies legge 241/1990·
- autotutela amministrativa·
- competenza del Prefetto·
- correzione degli atti di stato civile·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione del Tribunale civile·
- legittimità degli atti amministrativi·
- ruolo del Sindaco e del Prefetto·
- trascrizione del matrimonio