Articolo 269 del Codice civile
Art. 269.
Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'.
La paternita' e la maternita' ((...))possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.
La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.
La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' ((...))
Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'.
La paternita' e la maternita' ((...))possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.
La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.
La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' ((...))