Articolo 732 del Codice civile

Art. 732.

(Diritto di prelazione).

Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.
Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finche' dura lo stato di comunione ereditaria.

Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono piu', la quota e' assegnata a tutti in parti uguali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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