Articolo 1206 del Codice civile

Art. 1206.

(Condizioni).

Il creditore e' in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto e' necessario affinche' il debitore possa adempiere l'obbligazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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