Articolo 62 del Codice civile

Art. 62.

(Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta).

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 puo' essere domandata quando non si e' potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Questa dichiarazione e' pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, puo' dichiarare l'assenza dello scomparso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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