Articolo 2701 del Codice civile

Art. 2701.

(Conversione dell'atto pubblico).

Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalita' prescritte, se e' stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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