Articolo 2701 del Codice civile
Art. 2701.
(Conversione dell'atto pubblico).
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalita' prescritte, se e' stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
(Conversione dell'atto pubblico).
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalita' prescritte, se e' stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
1. CGARS, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400019Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- acquisizione al patrimonio comunale·
- ampliamento abusivo·
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- art. 31 d.P.R. n. 380/2001·
- art. 34 d.P.R. n. 380/2001·
- giurisprudenza amministrativa·
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- principio di personalità delle sanzioni·
- procedimento amministrativo·
- proporzionalità delle sanzioni·
- prova documentale·
- sanatoria edilizia·
- sanzione pecuniaria·
- tutela dei diritti dei terzi·
- violazione del permesso di costruire
5. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-12-06, n. 202318250Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera consiliare·
- art. 10-bis legge 241/1990·
- compensazione spese di lite·
- conferenza di servizi·
- danno da ritardo procedimentale·
- eccesso di potere·
- motivazione atti amministrativi·
- osservazioni al PRG·
- partecipazione procedimentale·
- patto territoriale·
- prova documentale·
- querela di falso·
- responsabilità amministrativa·
- risarcimento danni·
- tardività osservazioni·
- variante urbanistica·
- violazione art. 19 regolamento Patto Territoriale·
- violazione art. 23 e 27.1 L.r. Lazio 24/1998