Articolo 818 del Codice civile

Art. 818.

(Regime delle pertinenze).

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non e' diversamente disposto.

Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.

La cessazione della qualita' di pertinenza non e' opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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