Articolo 36 del Codice civile

Art. 36.

(Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute)
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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