Articolo 1114 del Codice civile
Art. 1114.
(Divisione in natura).
La divisione ha luogo in natura, se la cosa puo' essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
(Divisione in natura).
La divisione ha luogo in natura, se la cosa puo' essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.