Articolo 442 del Codice civile

Art. 442.

(Concorso di aventi diritto).

Quando piu' persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non e' in grado' di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorita' giudiziaria da' i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimita' della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilita' che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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