Articolo 764 del Codice civile

Art. 764.

(Atti diversi dalla divisione).

L'azione di rescissione e' anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

L'azione non e' ammessa contro la transazione con la quale si e' posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorche' non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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