Articolo 1782 del Codice civile
Art. 1782.
(Deposito irregolare).
Se il deposito ha per oggetto una quantita' di danaro o di altre cose fungibili, con facolta' per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprieta' ed e' tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualita'.
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.
(Deposito irregolare).
Se il deposito ha per oggetto una quantita' di danaro o di altre cose fungibili, con facolta' per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprieta' ed e' tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualita'.
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.