Articolo 1782 del Codice civile

Art. 1782.

(Deposito irregolare).

Se il deposito ha per oggetto una quantita' di danaro o di altre cose fungibili, con facolta' per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprieta' ed e' tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualita'.

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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