Articolo 936 del Codice civile
Art. 936.
(Opere fatte da un terzo con materiali propri).
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi puo' inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non puo' obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
La rimozione non puo' essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
(Opere fatte da un terzo con materiali propri).
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi puo' inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non puo' obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
La rimozione non puo' essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-13, n. 202306856Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibere amministrative·
- art. 117 Cost.·
- art. 37 cod. nav.·
- art. 49 cod. nav.·
- competenza amministrativa·
- competenza del Consiglio di Stato·
- concessione demaniale·
- concorrenza tra concessionari·
- diritto di insistenza·
- interesse ad agire·
- legittimazione ad agire·
- normativa sulle concessioni demaniali marittime·
- piano regionale delle coste·
- principio di parità di trattamento·
- principio di precarietà delle concessioni demaniali·
- retroattività delle norme·
- riunione dei ricorsi·
- spese processuali·
- tutela dell'ambiente e del paesaggio
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-18, n. 202310961Provvedimento:Leggi di più...- accertamento incidentale della proprietà·
- accessione·
- annullamento di atti amministrativi·
- art. 242 d.lgs. 152/2006·
- art. 934 c.c.·
- bonifica dei siti contaminati·
- caratterizzazione del sito·
- compensazione delle spese·
- competenza del sindaco·
- difetto di istruttoria·
- giurisdizione del TAR·
- inammissibilità del ricorso·
- ordinanza sindacale·
- principio di chi inquina paga·
- proprietà dell'area·
- ricorso per motivi aggiunti