Articolo 1199 del Codice civile
Art. 1199.
(Diritto del debitore alla quietanza).
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
(Diritto del debitore alla quietanza).
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.