Articolo 1199 del Codice civile

Art. 1199.

(Diritto del debitore alla quietanza).

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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