Articolo 815 del Codice civile

Art. 815.

(Beni mobili iscritti in pubblici registri).

I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, elle disposizioni relative ai beni mobili.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze15

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi