Articolo 668 del Codice civile
Art. 668.
(Adempimento del legato).
Se la cosa legata e' gravata da una servitu', da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne e' sopportato dal legatario.
Se la cosa legata e' vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell'eredita', o anche di un terzo, l'erede e' tenuto al pagamento delle annualita' o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.
(Adempimento del legato).
Se la cosa legata e' gravata da una servitu', da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne e' sopportato dal legatario.
Se la cosa legata e' vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell'eredita', o anche di un terzo, l'erede e' tenuto al pagamento delle annualita' o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.
Sentenze • 5
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-05-30, n. 201402810Provvedimento:Leggi di più...- art. 59 l. urb. prov.·
- concessione edilizia·
- demolizione e ricostruzione·
- distanze minime·
- normativa urbanistica·
- prevalenza della disciplina speciale sulle previsioni urbanistiche·
- rilascio licenza d'uso·
- ristrutturazione edilizia·
- sorveglianza sull'attività urbanistico-edilizia·
- spese di causa
2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-01-19, n. 201000015Provvedimento:Leggi di più...- Abusivismo edilizio·
- Area di manovra autobus·
- Concessione edilizia in sanatoria·
- Diniego concessione edilizia·
- Distanze stradali·
- Legittimità diniego·
- Opera edilizia abusiva·
- Piano urbanistico comunale·
- Spese di giudizio·
- Verde agricolo·
- Violazione norme urbanistiche