Articolo 307 del Codice civile

Art. 307.

((Revoca per indegnita' dell'adottante.))((Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato))
Entrata in vigore il 17 maggio 1983

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