Articolo 2506 bis del Codice civile
Art. 2506-bis.
(Progetto di scissione).
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle societa' beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non e' desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della societa' scissa, e' ripartito tra le societa' beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, cosi' come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della societa' e' solo parziale, tale elemento rimane in capo alla societa' trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non e' desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le societa' beneficiarie, nel secondo la societa' scissa e le societa' beneficiarie. La responsabilita' solidale e' limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna societa' beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle societa' beneficiarie.
Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico e' posto l'obbligo di acquisto. ((Il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501-ter, primo comma, ne' altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle societa' beneficiarie alla societa' stessa, anziche' ai suoi soci.))
Il progetto di scissione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della societa' a norma dell'articolo 2501-ter, commi terzo e quarto.
(Progetto di scissione).
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle societa' beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non e' desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della societa' scissa, e' ripartito tra le societa' beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, cosi' come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della societa' e' solo parziale, tale elemento rimane in capo alla societa' trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non e' desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le societa' beneficiarie, nel secondo la societa' scissa e le societa' beneficiarie. La responsabilita' solidale e' limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna societa' beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle societa' beneficiarie.
Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico e' posto l'obbligo di acquisto. ((Il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501-ter, primo comma, ne' altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle societa' beneficiarie alla societa' stessa, anziche' ai suoi soci.))
Il progetto di scissione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della societa' a norma dell'articolo 2501-ter, commi terzo e quarto.
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2019, n. 34469Provvedimento: 344691 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Diritto di sottensione d'acqua dal Torrente STEFANO PETITTI - Primo Presidente f.f. - Ponale e di fornitura gratuita di energia elettrica acquistati in epoca preunitaria in base al diritto austriaco FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - · Presidente Sezione - Persistente validità - Condizioni -Limiti - Fattispecie Ud. 08/10/2019 - BIAGIO GI Presidente Sezione - PU - R.G.N. 5148/2018 GIACINTO BISOGNI Presidente Sezione - лал 34469 Rep. ANTONIO GRECO - Consigliere - CI. - Consigliere - LUCIA TRIA LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - LUIGI …Leggi di più...
2. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2024, n. 21870Provvedimento: Numero registro generale 25380/2017 Numero sezionale 588/2024 Numero di raccolta generale 21870/2024 Data pubblicazione 02/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: raddoppio ter- mine accertamento – de- Composta da bitore solidale cartelle – avviso – principi di diritto Ernestino Luigi Bruschetta - Presidente - Lunella Caradonna - Consigliere - R.G.N. 25380/2017 Maria Giulia Putaturo Donati - Consigliere - Cron. Viscido di Nocera Andrea Salemme - Consigliere - AC - 23/4/2024 Pierpaolo Gori - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25380/2017 R.G. proposto da TREXON …Leggi di più...
3. Trib. Locri, sentenza 15/06/2024, n. 334Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 554/2023 promossa da: TI EN & FI s.r.l. con sede a Stilo (RC) in viale Roma n. 51, c.f. e P. Iva 02912940802, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. EN TI (c.f. [...]), nato a [...] il 12.07.1955, residente a [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di giusta procura da intendersi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Angelo Murdolo (c.f. MRD FNC 87C21 H224V) e dall'Avv. Alessandro Bavaro (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in via Nazionale Ionica n. 81, Monasterace (RC); ATTORE e COMUNE di STILO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di mandato conferito in calce al presente atto e Determinazione n° 143 del 30/04/2021, dall' ATP composta dagli Avv.ti Giovanna Mollica …Leggi di più...
4. Corte d'Appello Torino, sentenza 10/04/2024, n. 345Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI TORINO - Sezione Terza Civile - riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1244/22 R.G. promossa da: S.r.l. TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Arignano (TO), ed in Torino elettivamente domiciliata in via Amedeo Avogadro n.26 presso lo studio dell'Avv. Pietro Floris che la rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC PARTE …Leggi di più...
5. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/06/2024, n. 857Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di L'Aquila R.G. 1249/2019 La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: Francesco S. Filocamo Presidente Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore TO Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 764/2002 R.G., cui è stata riunita la causa n. 772/2022 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 28/02/2024 e vertente tra BU AF nato a [...] il [...] (c.f. [...]), residente in [...], rappresen- tato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Roberto Ci- cerone (c.f. [...]) e Maria Giovanna Evangelista …Leggi di più...